RallyStory

Club Auto Storiche

Statuto

Denominazione – sede

ART. 1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'associazione sportiva dilettantistica "RALLYSTORY RACING TEAM” (RRT), associazione senza finalità di lucro, che riunisce tutti i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto.

L'Associazione ha sede presso l'abitazione de! Presidente sino a che non sarà individuata una sede sociale idonea.

Essa ha in programma di aderire al Centro Sportivo Italiano, del quale rispetterà  lo Statuto e i Regolamenti e rispetta lo Statuto e i Regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva, agli organismi aderenti al Coni, alle federazioni sportive nazionali e simili, sia nazionali che locali. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all'estero.

 

Scopo – Oggetto

ART. 2. L'associazione, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di condivisione, partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa si propone lo scopo della condivisione con i soci e della valorizzazione di tutte le attività sportive, ricreative e culturali inerenti  il motorismo storico, con particolare attenzione alla storia Rallystica locale, nazionale e internazionale, alla rievocazione di manifestazioni motoristiche ed alle autovetture che ne sono state interpreti.

Per il raggiungimento delle suddette finalità l'Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

a)   promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;

b) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

c)   partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
d)  
gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati potrà:
effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti; svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Il conseguimento dello scopo sociale sarà quello di dare assistenza inerente il mondo dell'auto e moto storiche, organizzare raduni e varie manifestazioni sportive, ricreative e culturali a carattere collettivo per i veicoli storici.

 

Soci

ART. 3. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, all'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. L’ associazione del nuovo socio è subordinata al parere favorevole del Consiglio Direttivo.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di socio da diritto:

-  a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;

-  a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

-  a partecipare alle elezione degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

-  all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- al pagamento della quota associativa annuale, stabilita in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

Recesso – Esclusione

ART. 4..La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera.

 

Fondo Comune

ART. 5. II fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti, per un migliore conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono, inoltre, il fondo comune, tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, bensì di reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste.

 

Esercizio Sociale

ART. 6. L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

 

Organi dell'Associazione

ART. 7. Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli Associati, b) il Consiglio Direttivo, c) il Presidente.

 

Assemblee

ART. 8. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.       

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, anche verbale, almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenete l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio consuntivo;

b) procede alla nomina  del Consiglio Direttivo;

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dai Consiglio Direttivo;

d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un quinto degli associati. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione con la nomina dei liquidatori.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti i rappresentanti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali. Ogni associato potrà, comunque, essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di una delega, Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre/quinti degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

 

Consiglio Direttivo

ART. 9. II Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di TRE ad un massimo di SETTE membri scelti fra gli associati, che non ricoprano analoghe cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva, salvo casi particolari da individuare a cura del Consiglio Direttivo (pena decadenza dall'incarico). Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta, senza formalità, da almeno TRE consiglieri; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Al Consiglio Direttivo è attribuito il potere di straordinaria amministrazione.

l soci che intendano candidarsi per il Consiglio direttivo dovranno farne richiesta scritta dopo aver preso conoscenza dei requisiti richiesti emessi dal consiglio direttivo in carica..

Chi, dopo essere stato eletto e di conseguenza facente parte del Consiglio Direttivo, non adempia ai propri impegni assunti e/o tenga un comportamento non in linea con le finalità dell’associazione, il Presidente, potrà decidere dì rimuoverlo da tali incarichi e in casi ove non vi sia la possibilità di collocarlo in altro incarico sarà estromesso in modo definitivo, dopodiché il Consiglio Direttivo si riunirà in seduta straordinaria e procederà alla sostituzione dello stesso.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni, sono rieleggibili e non possono percepire compensi dì alcun genere.

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

 

Presidente

ART. 10. Il Presidente e il Vice-Presidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo al suo interno.

II Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione, compreso la nomina delle Cariche Sociali ovvero: il Segretario dell’Associazione con funzioni di tesoriere e il Direttore Sportivo, il quale coordina l’attività sportivo-culturale in linea con gli obiettivi esposti all’Art. 2 del presente Statuto, cura inoltre i rapporti con altre associazioni  sportive.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Non risulta incompatibile l’assunzione in capo ad una stessa persona di più cariche sociali.

 

Pubblicità e Trasparenza degli atti sociali

ART.11. Spetta al Segretario dell’Associazione la regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali assemblea, Libro verbali consiglio direttivo e Libro soci oltre ai Bilanci e Rendiconti economico-finanziari), che verranno conservati presso la sede sociale dove saranno messi a disposizione dei soci per la loro consultazione.

 

Scioglimento

ART.12. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità sportive di utilità generale, ad Enti o ad Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Norma finale

ART. 13. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

 

CARICHE

Presidente Alessio Zani
Vice Presidente Paolo Pucciani
Segretario Tesoriere Giovanni Zani
CONSIGLIO DIRETTIVO
Bacci Roberto, Diara Marco, Pucciani Paolo, Zani Alessio, Zani Giovanni